Cassazione, V Sezione, n. 15988 del 11 marzo 2019 (dep. 11 aprile 2019)

“Il reato di bancarotta documentale impropria rimane reato proprio dell’amministratore, il quale non può, in ragione della qualifica ricoperta in un periodo precedente, rispondere anche della tenuta della contabilità in quello successivo alla dismissione della carica, a meno che non venga provato che egli abbia continuato ad ingerirsi di fatto nell’amministrazione della società ovvero, quale extraneus, sia in qualche modo concorso nelle condotte illecite di cui deve rispondere il nuovo amministratore”

La sentenza in commento affronta il delicato tema della responsabilità penale per bancarotta documentale dell’amministratore dimissionario il quale abbia consegnato le scritture contabili al nuovo legale rappresentante.

La Corte, infatti, rimarca la struttura di reato proprio del delitto di bancarotta impropria fraudolenta, individuando nell’amministratore in carica il soggetto eventualmente responsabile della corretta tenuta delle scritture contabili, a nulla rilevando l’eventuale presenza di un soggetto dimissionario prima della istanza di fallimento.

Tale soggetto, eventualmente, potrà rispondere del delitto in contestazione qualora sia provata l’ingerenza dello stesso, quale amministratore di fatto, anche dopo la cessazione formale della carica ovvero in qualità di extraneus, in qualche modo concorrente nelle condotte contestate.

In assenza di elementi probatori univoci in tal senso, la cessazione della carica e la prova della formale consegna delle scritture contabili esclude qualsivoglia profilo di responsabilità penale a carico del precedente amministratore.