Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. Misure di Prevenzione, 2 maggio 2018

“La nuova misura prevista dall’art. 34-bis nasce dalla necessità di adattare alle mutate realtà socio-economiche gli strumenti già esistenti in tema di contrasto alla criminalità organizzata, adeguandoli alle diverse forme di intervento dei fenomeni criminogeni nell’impresa, ma tenendo al contempo nella giusta considerazione le esigenze di salvaguardia della proprietà privata e della libera iniziativa economica, con particolare attenzione alle inevitabili conseguenze sul piano sociale ed alle pesanti ricadute sui livelli occupazionali, nonché sulla stessa efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa”

“Il ricorso alla misura di cui all’art. 34-bis su impulso del privato è di natura sussidiaria, utilizzabile solo ove venga riscontrato il tratto di agevolazione dell’attività economica rispetto ad entità criminali e, pertanto, deve collocarsi fra le previsioni legislative che hanno come obiettivo la bonifica delle imprese nell’ottica del salvataggio dal rischio di infiltrazioni mafiose, dovendosi interpretare quale strumento finalizzato alla conservazione delle imprese una volta depurate dagli aspetti di illegalità”

“Affinché possa ricorrersi allo strumento previsto dall’art. 34-bis è necessario che l’impresa sia soggetta ad un tentativo di infiltrazione mafiosa, che tuttavia tale fenomeno di infiltrazione abbia il carattere dell’occasionalità e, infine, che l’impresa sia stata destinataria di un’informativa antimafia tempestivamente impugnata”

Si segnala l’interessante pronuncia di merito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in tema di controllo giudiziario volontario previsto dall’art. 34 bis D. Lgs. n. 159/2011.

Secondo il Tribunale per le misure di prevenzione, il nuovo istituto nasce quale misura intermedia, volta a bilanciare gli interessi di contrasto alla criminalità organizzata e la salvaguardia della proprietà privata e della libera iniziativa economica.

Tale misura volontaria, infatti, si pone come “messa alla prova” aziendale attuata mediante procedure interne di self-cleaning, attraverso una concreta presa d’atto aziendale finalizzata alla bonifica dell’impresa nell’ottica del salvataggio da infiltrazioni mafiose.

In questo senso, affinché si possa ricorrere a questo strumento sussidiario, è necessaria la sussistenza del duplice requisito, accertato giudizialmente, dell’occasionalità del tentativo di infiltrazione e della tempestiva impugnazione del provvedimento amministrativo antimafia.