
Cassazione, III Sezione, n. 12680 del 19 marzo 2020 (dep. 22 aprile 2020)
“Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti è configurabile anche in caso di dolo eventuale, inteso in termini di lucida rappresentazione del fatto lesivo e piena determinazione ad agire ugualmente accettando la verificazione dell’evento, circostanza che implica, necessariamente, l’accettazione della specifica finalità di evasione o indebito rimborso, quale conseguenza della propria condotta”
La sentenza in commento ha il pregio di affrontare il delicato tema della compatibilità e coesistenza del dolo eventuale con il dolo specifico nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti.
Il Supremo Consesso ritiene non condivisibile la tesi del ricorrente secondo la quale la violazione dell’obbligo di agire informato secondo l’art. 2932 c.c. nei rapporti commerciali dell’impresa rappresenterebbe piuttosto un “paradigma di responsabilità colposa”.
Secondo i Giudici di legittimità, il fine specifico d’evasione previsto nelle fattispecie penaltributarie non osta alla individuazione di un profilo soggettivo strutturato nei termini del dolo eventuale.
Le due tipologie di dolo – si rappresenta in sentenza – ben possono coesistere nei delitti tributari, sia perchè il fine evasivo è ulteriore rispetto al fatto tipico, sia perché il delitto di cui all’art. 2 D. lgs. n. 74 del 2000 è reato di pericolo e non di danno e, dunque, prescinde da una effettiva evasione del debito tributario.
Pertanto, la compatibilità tra il dolo eventuale ed il dolo specifico appare pienamente ammissibile quando l’accettazione del rischio si muove verso elementi del fatto tipico diversi dalla finalità (avvinta dal dolo specifico).
Il Supremo Consesso, all’esito del suo articolato ragionamento, conclude nell’affermare la piena compatibilità di tale forma volitiva, “da intendere nei termini di lucida accettazione, da parte dell’agente, dell’evento lesivo, e quindi anche del fine di evasione o indebito rimborso, come conseguenza della sua condotta”.