
Cassazione, II Sezione, n. 6397 del 25 ottobre 2019 (dep. 18 febbraio 2020)
“Il delitto di autoriciclaggio mira ad impedire qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa all’interno del circuito economico legale, al fine di ottenere un concreto effetto dissimulatorio che costituisce quel quid pluris che differenzia la semplice condotta di godimento personale (non punibile) da quella di nascondimento del profitto illecito (e perciò punibile)”
“La simulazione di operazioni commerciali per trasferire all’estero i proventi di operazioni fittizie per emissione di fatture inesistenti, poste in essere mediante bonifici con causali di comodo, rappresenta condotta idonea ad ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa e, pertanto, deve dirsi idonea ad integrare il delitto di autoriciclaggio”
Con la sentenza in commento, gli Ermellini colgono l’occasione per approfondire nuovamente la struttura tipica del delitto di autoriciclaggio.
Secondo il Supremo Consesso, infatti, il discrimine tra il godimento personale non punibile ed il nascondimento del profitto illecito è rappresentato dalla finalità che il soggetto intende imprimere a tali somme, nonché dalle modalità con le quali ne intende disporre.
Nel caso di specie, infatti, i proventi illeciti erano frutto di un complesso giro di fatturazioni inesistenti effettuato mediante società fittizie costituite all’estero.
L’indagato, al fine di rientrare nel possesso di tali somme destinate ad un utilizzo personale, poneva in essere una complessa operazione commerciale effettuando bonifici con causale di comodo ad una società olandese, ricevendo denaro contante in contropartita dal legale rappresentante.
Ebbene, secondo i Giudici di legittimità, tali operazioni non solo avevano comportato la reimmissione all’interno del circuito dell’economica legale dei proventi illeciti ma, altresì, erano certamente articolate al fine di ostacolarne concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa e, pertanto, la condotta doveva dirsi idonea ad integrare il delitto di cui all’art. 648 ter.1 c.p.