Cassazione, VI Sezione, n. 442 del 9 dicembre 2020 (dep. 8 gennaio 2021)

La nuova formulazione della fattispecie dell’abuso di ufficio, restringendone l’ambito di operatività con riguardo alle modalità della condotta, determina una parziale abolitio criminis della fattispecie”.

“In luogo della violazione generica di norme di legge o regolamenti, la condotta penalmente rilevante deve discendere dalla violazione di regole cogenti per l’azione amministrativa, per un verso fissate dalla legge e per altro verso puntualmente designate, sicché alcuna rilevanza assumono quelle regole che consentano di agire in un contesto di discrezionalità, sempreché l’esercizio del potere discrezionale non trasmodi in una vera e propria distorsione funzionale dai fini pubblici”

Con la sentenza n. 442 del 9 dicembre 2020, la Suprema Corte affronta il tema relativo alla abolitio criminis parziale del delitto di abuso di ufficio ad opera del D.L. n. 76 del 2020.

Gli Ermellini sottopongono ad approfondito vaglio la fattispecie delittuosa alla luce della attuale formulazione nella quale il Legislatore ha sostituito l’inciso “norme di legge e di regolamento” – dalla portata eccessivamente indeterminata – con “legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”, in tal senso operando una parziale abolitio criminis.

La attuale locuzione, in luogo di una indeterminata violazione di norme di legge o regolamenti, pretende una condotta protesa alla violazione di attività comportamentali del Pubblico Ufficiale che originino da fonti primarie e che imprimano modalità di condotta designate in termini puntuali.

Logica conseguenza di tale formulazione è l’irrilevanza penale delle condotte poste in essere dal Pubblico ufficiale che si concretizzino nell’espressione di attività discrezionali, intese come scelte di merito assunte all’esito di un processo volitivo e rappresentativo degli interessi primari pubblicistici, espressione del potere ad esso conferito.

Rimangono ancora perseguibili – secondo l’assunto espresso dalla Suprema Corte – quelle condotte rappresentative di un esercizio del potere discrezionale frutto di distorsione funzionale dei fini pubblicistici (cd. sviamento di potere), laddove si perseguano interessi oggettivamente difformi e collidenti con quelli per i quali il potere discrezionale è attribuito.

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