
Cassazione, V Sezione, n. 13383 del 17 dicembre 2020 (dep. 9 aprile 2021)
“Il delitto di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose è sussistente anche nei casi di preesistenza di uno stato di dissesto atteso che, ai fini della configurabilità dell’elemento oggettivo del reato, è sufficiente che l’operazione abbia aggravato una situazione già compromessa”
“Il delitto di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose è configurabile anche in presenza di operazioni di per sé legittime, come nel caso del fitto di un ramo d’azienda, ma che siano idonee a provocare un depauperamento patrimoniale ingiustificabile per l’azienda, con riflessi negativi per i creditori”
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte è nuovamente intervenuta sulla configurabilità del delitto di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose nei casi di operazioni imprenditoriali all’apparenza prive di effetti negativi diretti sul patrimonio aziendale.
Gli Ermellini annullano con rinvio la sentenza di assoluzione, ritenendo non condivisibili le argomentazioni espresse dalla Corte di appello territoriale in ordine all’assenza di prove circa la connessione eziologica tra l’operazione di fitto di ramo d’azienda ad opera della società fallita ed il fallimento che, secondo il parere dei Giudici umbri, sarebbe stato dichiarato ugualmente.
Nello specifico, i Giudici di legittimità evidenziano – richiamando l’orientamento maggioritario sul punto – come il preesistente stato di dissesto non escluda la configurabilità dell’elemento oggettivo del reato, essendo sufficiente che l’operazione commerciale sia in grado di aggravare lo stato di decozione.
In tal senso, l’operazione di fitto di ramo d’azienda, seppur inidonea a produrre concreti riflessi negativi sull’attivo patrimoniale, aveva determinato una spoliazione dei beni aziendali tale da non consentire la prosecuzione dell’attività, con conseguente lesione delle garanzie creditizie.
Con riferimento al profilo psicologico, chiariscono ulteriormente gli Ermellini, tale reato – sostanziandosi in un’eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale – deve ritenersi sufficientemente provato dalla dimostrazione della consapevolezza e volontà dell’amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri, non essendo necessaria la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare.