Cassazione, III Sezione, n. 35403 del 13 maggio 2021 (dep. 24 settembre 2021)

“Nelle ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi, la causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p. è applicabile solo laddove l’omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal Legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale”

Con la sentenza in commento il Supremo Collegio interviene sul tema della compatibilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto alle fattispecie di reato penaltributarie nelle quali è prevista una soglia di rilevanza penale.

Nello specifico, secondo i Giudici di legittimità, nelle ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi, più l’ammontare non dichiarato si discosti dalla soglia di punibilità prevista dall’art. 5 D. Lgs. n. 74/00 e fissata in € 50.000,00, tanto più sarà da ritenersi di particolare gravità e, conseguentemente, non sarà possibile ritenere il fatto non punibile per tenuità ai sensi dell’art. 131 bis c.p..