
Cassazione, V Sezione, n. 42220 del 21 ottobre 2021 (dep. 18 novembre 2021)
“L’art. 578-bis c.p.p. che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell’imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all’entrata in vigore del citato art. 578-bis c.p.p., atteso il suo carattere afflittivo”
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte torna nuovamente sull’annoso tema della confisca nei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Secondo il novellato art. 578 bis c.p.p. ad opera della Legge n. 3 del 2019, nelle ipotesi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione nel corso del giudizio di impugnazione, il Giudice decide sull’impugnazione ai soli fini della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.
Sul punto, le Sezioni Unite avevano già avuto modo di chiarire che tale disposizione era certamente riferibile anche alle ipotesi di confisca tributaria, attribuendo a tale norma natura processuale, facendone conseguire l’applicabilità in tutti i processi in corso in virtù del principio tempus regit actum.
La presente pronuncia, invece, ha il merito di essersi discostata da tale assunto, ritenendo la natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente e, conseguentemente, l’inapplicabilità di tale disposizione ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore di tale norma.