Cassazione, VII Sezione, n. 43883 del 19 novembre 2021 (dep. 28 novembre 2021)

“L’inammissibilità dell’atto di impugnazione, incidendo negativamente sull’avvio della corrispondente fase processuale, determina la formazione del cd. giudicato sostanziale, con la conseguenza che il giudice dell’impugnazione non può rilevare eventuali cause di non punibilità, tra le quali deve annoverarsi anche l’improcedibilità del giudizio di impugnazione disciplinato dall’art. 344 bis c.p.p.”

“L’improcedibilità del giudizio di impugnazione è applicabile esclusivamente ai reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020 e trova la sua ratio nella circostanza che solo successivamente a tale data, come disciplinato dalla legge n. 3/2019, opera la sospensione del termine prescrizionale dopo la sentenza di primo grado, dunque solo rispetto ad essi l’istituto di cui all’art. 344 bis c.p.p. è applicabile per bilanciarne gli effetti”

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte affronta per la prima volta questioni connesse al novello istituto processuale dell’improcedibilità del giudizio di impugnazione, così come disciplinato dall’art. 344 bis c.p.p.

Tuttavia, prima di entrare nel cuore pulsante dell’argomento, i Giudici di legittimità ribadiscono il principio secondo il quale, affinché il Giudice dell’impugnazione possa esprimersi sull’eventuale sussistenza di cause di non punibilità, è necessario che si instauri correttamente la fase processuale e, dunque, che l’atto di impugnazione sia ammissibile e produttivo di effetti processuali.

Ne consegue, pertanto, che l’inammissibilità dell’atto, comportando il formarsi di giudicato sostanziale, determina l’impossibilità per il giudice dell’impugnazione di esprimersi sulla eventuale causa di non punibilità sopravvenuta.

Posta tale premessa, la Corte passa ad affrontare le questioni di diritto intertemporale sollevate in ordine all’applicabilità retroattiva dell’istituto della improcedibilità del giudizio di impugnazione.

Nello specifico, gli Ermellini valorizzano il regime transitorio introdotto dalla L. n. 134/2021, utile sia quale raccordo con la disciplina sostanziale della sospensione della prescrizione prevista dalla L. n. 3/2019, sia per la necessità di introdurre gradualmente tale istituto innovativo nel complesso sistema di norme processuali già vigente.

In questo senso, secondo il Supremo Consesso, l’irretroattività di tale istituto non integra alcuna violazione del principio costituzionale di uguaglianza ex art. 3 Cost., atteso che l’istituto della improcedibilità è stato introdotto proprio al fine di mitigare e bilanciare gli effetti derivanti dalla sospensione del termine prescrizionale ad opera della L. n. 3/2019, non operante – per espressa previsione legislativa – rispetto ai reati commessi in data anteriore al 1° gennaio 2020.

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