
Cassazione, Sezioni Unite, n. 42415 del 27 maggio 2021 (dep. 18 novembre 2021)
“Qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l‘ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario da quest’ultimo conseguito per effetto del reato; tale confisca deve essere qualificata come confisca diretta, e non per equivalente, e non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita del numerario oggetto di ablazione”
Con la sentenza n. 42415 del 27 maggio 2021, la Suprema Corte a Sezioni riunite torna ad esprimersi in relazione alla qualificazione giuridica del denaro ai fini della confisca.
Sul punto, gli Ermellini confermano il proprio orientamento maggioritario: qualora il profitto o il prezzo del reato sia costituito da denaro, la natura fungibile di tale bene – che non consente di individuare precipuamente la derivazione e la pertinenza con il reato – ammette l’ablazione del denaro rinvenuto nel patrimonio del reo.
In questi casi, attesa la fungibilità del bene, la confisca disposta deve essere qualificata come diretta – e non per equivalente – sicché l’eventuale prova della derivazione lecita delle somme rinvenute non osta all’adozione del provvedimento ablativo.